La cogenerazione è la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica (ed eventualmente meccanica).
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La cogenerazione è la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica (ed eventualmente meccanica).
Il Parlamento Europeo riconosce la produzione combinata come uno strumento importante tra quelli necessari per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e, già da tempo, ha incluso tra le proprie priorità la diffusione progressiva di una corretta produzione combinata di energia elettrica e calore. In particolare, la direttiva 2004/8/CE è interamente dedicata alla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile e introduce il concetto di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), ovvero la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un significativo risparmio di energia primaria rispetto agli impianti separati, secondo modalità che, nella normativa italiana, sono definite dal Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 come integrato dal DM 4 agosto 2011.
La produzione combinata presuppone la possibilità di utilizzare il calore in prossimità del luogo stesso di produzione. In generale, infatti, trasmettere il calore a grande distanza non è tecnicamente realizzabile, a causa soprattutto dell’ elevata dissipazione che si avrebbe durante la trasmissione. Per questo motivo, gli impianti di cogenerazione sorgono di solito in prossimità degli utilizzatori termici finali:
ovunque dunque possa servire calore sia per riscaldare che per produrre.
Ad oggi, gli impianti di cogenerazione possono essere alimentati a gas, biomassa vegetale, pellet, scarti alimentari, sottoprodotti di colture erbacee, biogas, letame, liquami ed acque reflue provenienti dall’attività agro-industriale, nonché a siero e residui di lavorazione dei caseifici e del latte.
Protocollo di Kyoto. Trattato Internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale, sottoscritto nella città giapponese di Kyoto l’11 dicembre 1997 da più di 160 Paesi ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005. Il Trattato prevede l’obbligo per i Paesi Industrializzati di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti (biossido di carbonio e altri cinque gas serra) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 (considerato come anno base).
Fonte primaria. Fonte primaria di energia rinnovabile: sole, acqua, vento, biogas (vedi anche Energia primaria).
Biomassa. Il Decreto Ministeriale 8/3/2002 individua come biomassa: materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego; materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche per la commercializzazione e l’impiego.